la CGF dispone la perizia calligrafica per Plasmati [+]
Questo il dispositivo della Corte di Giustizia Federale
RIUNIONE LUNEDÌ 30 AGOSTO 2010 - ORE 16,00
1) Ricorso ex art. 39 C.G.S. CALCIO CATANIA SPA
avverso l’accoglimento del reclamo proposto dal
calc. Gianvito Plasmati seguito declaratoria di
inammissibilità della Commissione
Tesseramenti (Delibera Commissione
Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.5.2010
- Delibera Corte di Giustizia Federale – Com.
Uff. n. 1/CGF dell’1.7.2010)
INAMMISSIBILE
2) Ricorso Calc. PLASMATI GIANVITO
avverso la declaratoria di validità del contratto
sottoscritto con il Calcio Catania S.p.A. in data
31.8.2007 con validità fino al 30.6.2011
(Delibera della Commissione Tesseramenti –
Com. Uff. n. 4/D del 27.7.2010)
ORDINANZA
La CGF, riservato ogni provvedimento, dispone accertamento mediante perizia calligrafica in ordine alla firma disconosciuta dal calciatore apposta sul contratto tipo 2007/2008 in data 31/8/2007 scadente il 30/6/2011 intercorso tra il Calcio Catania Spa e il calciatore Plasmati Gianvito.
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